End of waste: per rottami ferrosi si applicano solo le norme europee?
È possibile che una norma nazionale del 1998 possa prevalere su un Regolamento comunitario vigente dal 2011?
Secondo l’orientamento dato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza penale con la sentenza 19 ottobre 2018, n.47712, sì.
La fattispecie oggetto del procedimento penale riguarda il capo di imputazione relativo all’attività organizzata di traffico illecito di rifiuti ex articolo 260, Dlgs 152/2006 (reato previsto all’epoca dei fatti ed in continuità normativa con l’odierno articolo 452 – quaterdecies, Codice penale, così come introdotto dal Dlgs 21/2018); in particolare agli imputati viene contestata la gestione abusiva di rottami di ferro che non possono essere considerati End of waste, ma che rientrano fra i rifiuti, essendo stati “cesoiati” in una lunghezza superiore a 1,5 m (caratteristica che se fosse stata rispettata avrebbe fatto sì che potessero cessare la loro qualifica di rifiuto).
I Supremi Giudici ritengono che in materia di rottami ferrosi, il Regolamento 333/2011 (Criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce) non possa ritenersi abrogativo del Decreto 5 febbraio 1998 (individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero), in particolare nel rimando che quest’ultimo fa alle specifiche tecniche Ceca;
Il Regolamento 333/2011 individua anch’esso la cesoiatura quale criterio specifico per i rottami ferrosi, ma a differenza della norma nazionale non prevede alcun requisito massimo di lunghezza.
La tesi della Corte non può ritenersi del tutto condivisibile. Infatti la direttiva 2008/98/Ce (così come da ultimo modificata dalla Direttiva 2018/851/Ce, facente parte del cd. Pacchetto economia circolare) al suo articolo 6 prevede che le istituzioni europee dettino criteri specifici per singole tipologie di rifiuti.
Si ritiene quindi che, il suddetto Regolamento sia vigente in Italia, con conseguente disapplicazione della normativa nazionale previgente; nello specifico, l’articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 (Cessazione della qualifica di rifiuto) prevede che solo nelle more dell’adozione di specifici criteri comunitari si continui ad applicare, tra gli altri, il Dm 5 febbraio 1998.
Questo comporta che il rimando contenuto del Dm del 1998 ad una lunghezza massima per i rottami ferrosi che cessino la loro qualifica di rifiuto non è applicabile.
Fonte Rifiuti – Bollettino di Informazione Normativa
Costanza Kenda