End of Waste: fresato d’asfalto e dintorni
Il 3 luglio 2018 sono entrate in vigore le norme tecniche sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) del conglomerato bituminoso. Tali norme sono recate dal Dm 69/2018 che non ha mancato di suscitare numerose critiche, in massima parte si ritiene vengano fatte perché il ragionamento “sul campo” prescinde sempre da una seria valutazione giuridica della fattispecie alla quale, però non è possibile sottrarsi.
Il nuovo decreto è stato adottato dal Ministero dell’Ambiente in attuazione dell’articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 (Codice ambientale) recante la disciplina di riferimento relativa all’End of Waste.
Il decreto in esame rappresenta uno dei primi passi verso la realizzazione dell’economia circolare. Gli altri provvedimenti in materia di End of Waste sono di matrice sia eurounitaria sia nazionale e sono i seguenti:
Regolamento Ue 333/2011: rottami di ferro, acciaio e alluminio
Regolamento Ue 1179/2012: rottami vetrosi
Regolamento Ue 715/2013: rottami di rame
Dm Ambiente 22/2013: combustibile solido secondario – Css
Il Dm 69/2018 è dedicato al conglomerato bituminoso che, opportunamente trattato, cessa di essere qualificato rifiuto e diventa un End of Waste denominato “granulato di conglomerato bituminoso”.
Il Dm è noto come il provvedimento che detta l’End of Waste per il “fresato” anche se tale termine nel Dm non figura mai. È opportuno allora chiedersi cosa sia il fresato.
Il fresato è “il conglomerato bituminoso recuperato mediante fresatura degli strati del rivestimento stradale, che può essere utilizzato come materiale costituente per miscele bituminose prodotte in impianto a caldo”.
La definizione di cui alla norma UNI EN, tuttavia, non esaurisce la provenienza del “conglomerato bituminoso” disciplinato dal Dm 69/2018 sia perché questo è riferito anche a sistemi di miscelazione a freddo sia perché può provenire dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso, ove si ritiene rientri anche l’asfalto in blocchi.
Il Dm 69/2018 in esame non ha mancato di suscitare numerose critiche peraltro non sopite neanche dalla nota 5 ottobre 2018 (prot. 0016293.05), del Ministero dell’ambiente, DG per i rifiuti e l’inquinamento, in risposta alla Siteb.
In via preliminare va ricordato che:
- il conglomerato bituminoso è un rifiuto (Cer 170302) che, opportunamente gestito e lavorato, ai sensi del Dm 69/2018, genera il granulato di conglomerato bituminoso;
- il granulato di conglomerato bituminoso è l’End of Waste, cioè si tratta del conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto in esito ad operazioni di recupero nel rispetto di quanto previsto dal Dm69/2018;
- il produttore è il soggetto che produce ‘End of Waste, cioè il gestore dell’impianto autorizzato a produrre granulato di conglomerato bituminoso. Non si tratta del produttore del rifiuto conglomerato bituminoso, dunque, ma del produttore dell’EoW granulato di conglomerato bituminoso.
A ben guardare, dunque, sotto il profilo semantico, è solo una parola che distingue il rifiuto “conglomerato bituminoso” dall’EoW “granulato di conglomerato bituminoso” ed è, evidentemente, il termine “granulato”.
Ciò ricordato, sul versante giuridico-amministrativo, esistono una serie di problemi che di seguito ci si propone di riassumere e analizzare. Infatti, il Dm presenta numerosi problemi, tra i quali spicca la mancata previsione di un serio periodo di adeguamento seguito da una serie di “myricae” (che la virgiliana memoria ci restituisce come “humiles”).
Tra queste, meritano evidenza le seguenti:
- Nella nota del Ministero del 5 ottobre 2018, con riferimento alla dichiarazione di conformità di cui all’allegato 2 al Dm 69/2018, per “cantiere di provenienza si intende il cantiere di provenienza del fresato” nel Dm 69/2018 non è mai utilizzato. Quindi, usarlo nella nota ministeriale appare una leggerezza e una limitazione.
- Nella nota del Ministero del 5 ottobre 2018, con riferimento al “laboratorio certificato” richiamato nell’allegato 1, parte b) par. 2.1., Dm 69/2018 si intende “un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI IEN ISO 9001:2015”.
- Né la nota del Ministero del 5 ottobre 2018 né l’articolo 6, Dm 69/2018 chiariscono in cosa consista e come debba essere fatto “l’aggiornamento” della comunicazione per il recupero agevolato o dell’”istanza di aggiornamento” dell’autorizzazione (ex articoli 216 o 208, 209 o 211, Dlgs 152/2006) o dell’Aia. Quindi, chiunque proceda al recupero del rifiuto conglomerato bituminoso in regime sia semplificato sia ordinario deve procedere ad aggiornare il proprio sistema autorizzatorio, dando vita ad un procedimento amministrativo avente ad oggetto l’adeguamento dei relativi atti.
Pertanto, l’impresa invia l’aggiornamento della comunicazione per il recupero agevolato e, decorsi 90 giorni, inizia l’operatività secondo il nuovo Dm 69/2018. La Provincia allestisce il sistema dei controlli e, se del caso, vieta la prosecuzione dell’attività.
Fonte: Rifiuti Bollettino di Informazione Normativa
(Paola Ficco)