Formulario: La semplificazione della tracciabilità dei rifiuti inizia dalla trasmissione della quarta copia
L’articolo 194-bis, comma 3, Dlgs 152/2006 si limita a prevedere che il formulario possa essere trasmesso mediante Pec, senza precisarne le modalità. In assenza di un decreto ministeriale attuativo dell’articolo 194-bis, la disciplina cui fare riferimento è oggi rappresentata dal Dlgs marzo 2005, n.82, che regola la trasmissione e la conservazione dell’informazione in modalità digitale.
Il presente intervento, nell’attesa di chiarimenti ufficiali, intende esaminare e invitare a riflettere su tali regole “digitali”, niente affatto semplici, che disciplinano questa nuova modalità di trasmissione.
L’articolo 6 del Dl 135/2018 ha liquidato il Sistri in poche parole, sancendone la definitiva soppressione. Prenderà il suo posto un nuovo sistema, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente.
Nel frattempo, a partire dal 1° gennaio 2019 la tracciabilità dei rifiuti è garantita dagli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del Dlgs 3 aprile 2006, n.152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, anche mediante le modalità di cui all’articolo 194-bis del medesimo decreto.
Con la definitiva conclusione del periodo del “doppio binario” ad opera del Dl 135/2018, il previgente articolo 194-bis ha assunto una nuova valenza, diventando l’architrave su cui si regge il restyling informatico dell’unico sistema attualmente in uso per il tracciamento dei rifiuti.
Il comma 3 del richiamato articolo 194-bis, Dlgs 152/2006, prevede la possibilità di trasmettere la quarta copia del formulario mediante posta elettronica certificata. Da qui è iniziato il processo di semplificazione della tracciabilità dei dati ambientali poiché, sin dalla sua entrata in vigore, tale disposizione è stata subito considerata self executing, cioè immediatamente applicabile senza la necessità di attendere l’emanazione di un successivo decreto ministeriale.
In modo indiretto, tuttavia, la possibilità della trasmissione via Pec influisce anche sulla conservazione del documento: affinché la semplificazione sia effettiva, infatti, alla trasmissione dei documenti informatici mediante Pec non deve seguire la spedizione dell’originale cartaceo.
Resta inteso che una simile semplificazione è comunque facoltativa, poiché l’invio mediante Pec è ammesso, ma non imposto.
Fonte Rifiuti Bollettino di Informazione Normativa
(Stefania Pallotta)