Stoccaggi rifiuti: le nuove linee guida ministeriali per sconfiggere gli incendi

By adminvibeco In News dal mondo No comments

Frutto di stretti confronti con le Regioni e il sistema agenziale, l’atto sembra fugare le perplessità sollevate da più parti nei confronti della precedente Circolare prot. 4064 del 15 marzo 2018, ora sostituita.

La Circolare richiama alcuni importanti concetti già contenuti nelle Bat richieste dalla disciplina sulla prevenzione integrata dell’inquinamento con il Dm 29 gennaio 2007 per gli impianti di gestione
.
Anche se la Circolare indica che le Autorità competenti devono implementare, ferme le normative vigenti, non si può non rilevare che il Dm 29 gennaio 2007 è stato ampiamente superato dalla Decisione 1147/2018/Ce né può più essere preso in considerazione per la concessione delle Aia poiché non costituisce più un “riferimento normativo”.

Un disallineamento normativo non apprezzabile e di cuoi non si sentiva la mancanza. Dopo una ricognizione dei sistemi autorizzatori, la Circolare consiglia “caldamente” le autorità competenti di indicare le misure precauzionali e di sicurezza per prevenire il rischio di incendi nell’ambito dell’autorizzazione e che la garanzia finanziaria sia commisurata anche allo specifico rischio di incendio correlato alle tipologie di rifiuti autorizzati.

La prevenzione del rischio è suggerita mediante una serie di misure tra le quali informazione e formazione del personale, video sorveglianza e “adeguata sistemazione della viabilità interna e degli spazi e la differenziazione delle aree di stoccaggio.

Tali attività e mezzi di prevenzione possono essere inseriti come prescrizioni nelle autorizzazioni. Dopo aver richiamato la figura del direttore tecnico, la Circolare individua modalità e accorgimenti gestionali; tra questi spicca l’accettazione di rifiuti non pericolosi con “voce a specchio”. Se la verifica di accettabilità è effettuata anche con analisi, questa va eseguita ad ogni conferimento. Sono esclusi i rifiuti che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto.

In tal caso la verifica va eseguita ad ogni variazione significativa del ciclo di origine.

Fonte Rifiuti Bollettino di Informazione Normativa
(Paola Ficco)