Rifiuti: rischi e pericoli tra rischio chimico, Seveso III e piani di emergenza
La gestione dei rifiuti comporta degli aspetti di sicurezza, sia nelle fasi ordinarie, sia nelle emergenze.
Di conseguenza è stata sviluppata una legislazione di base, di carattere generale, insieme a delle disposizioni specifiche per i rischi più significativi. Le recenti disposizioni in tema di emergenze legate ai rifiuti hanno evidenziato l’importanza della problematica ma, al contempo hanno confuso le priorità.
La produzione e la gestione dei rifiuti sono incise da un insieme di norme estremamente complesso: leggi e decreti nazionali, circolari, sentenze, Direttive, Regolamenti e decisioni emanate dagli organi dell’Unione Europea.
Lo scopo, nobilissimo, di tutelare la salute e la sicurezza degli addetti e della popolazione potenzialmente esposta, nonché tutti i comparti ambientali, sta alla base di tutto questo “sistema” normativo e disciplinare.
Sarebbe più che legittimo oggi chiedersi se questi obbiettivi di tutela siano stati raggiunti o, almeno in parte, realizzati. Non può essere trascurato un elemento fortemente condizionante quale l’enorme attenzione mediatica suscitata dalla tematica “rifiuti”: si tratta, infatti, di un punto molto sensibile per chiunque, in particolare se si tratta di rifiuti pericolosi.
Iniziamo questo percorso da alcune definizioni tratte dal Dlgs 81/2008, inerente la sicurezza sul lavoro; articolo 2, comma 1:
- r) “pericolo”: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) “rischio”: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
Per capire meglio esemplifichiamo: i Sali di cianuro sono estremamente tossici, anzi, fatali, in caso di ingestione, ma se non sono presenti in azienda è ovvio che il rischio di danno è zero.
Se, invece, sono presenti il rischio dovrà essere minimizzato attraverso l’insieme di misure di prevenzione e corretta gestione, compresa la formazione degli addetti.
È evidente che, in questa prospettiva, non sussistono differenze tra merci, prodotti, intermedi o rifiuti: la focalizzazione è un rischio e pericolo e comprende anche le attività svolte e, talvolta, anche le particolari condizioni del sito.
Si pensi ad oggetti di uso comune come un computer o un’automobile: difficile accettare che possano essere tossici per ingestione, corrosivi per contatto cutaneo o pericolosi per l’ambiente, eppure devono essere valutati con i criteri di pericolo previsti.
HP e “disciplina Seveso”
È ovvio che in tema di sicurezza degli impianti, l’incidente rilevante costituisce l’evento più importante da prevenire o mitigare e, infatti, accanto alla disciplina generale di sicurezza, prevenzione incendi, tutela della salute, esiste da tempo quella specifica al riguardo.
Di fatto: le HP “accorpano” diversi “livelli” dello stesso pericolo, cioè diverse categorie di pericolo, al contrario, le categorie di pericolo e codici di indicazione del pericolo Hxxx descrivono precisamente l’entità del rischio, la possibile via di esposizione o altro.
Questo comporta che:
- l’assimilazione di un rifiuto ad una categoria di sostanze pericolose di cui alla tabella della parte 1 dell’allegato 1 al Dlgs 105/2015 non si può fare con le HP.
- analogamente, la valutazione di assoggettabilità di un impianto di gestione rifiuti alla “disciplina Seveso” non si può effettuare con le HP dei rifiuti gestiti.
- L’inclusione tra i rifiuti da assoggettare al Dlgs 105/2015 di tutti quelli con HP6 e HP14, senza distinguere tra i diversi livelli di pericolo per salute o per l’ambiente, come è invece prescritto.
- L’inclusione anche di tutti quelli pericolosi per HP5, quando invece la norma include solo quelli con H370 (STOT cat1).
- L’inclusione anche di quelli costituiti da oggetti o articoli, purché siano ad essi attribuite una o più delle caratteristiche di pericolo HP3, HP5, HP6 o HP14, nonostante il Dlgs 105/2015 faccia riferimento esclusivo alle sostanze e alle miscele pericolose come definite nel Regolamento 1272/2008 (Clp) che, a sua volta, esclude dal proprio ambito gli oggetti e gli articoli.
Va detto che tali “disattenzioni”, spesso, trovano origine nelle documentazioni tecniche che accompagnano le istanze presentate dai gestori, ma appare grave che in sede di istruttoria o di Conferenza di Servizi non siano oggetto di correzioni o adeguamenti.
Sono attese indicazioni operative da parte degli organi competenti che chiariscano le gravi problematiche applicative della disciplina “Seveso” ai rifiuti e che, soprattutto, assicurino un’univocità dell’approccio, sena derive locali.