Sostanze chimiche, stretta UE
Riflessi su rifiuti, sottoprodotti e materie recuperate
Diversi sono gli obblighi previsti dalle ultime norme comunitari in materia di “Reach” e “Clp”, direttamente applicabili negli stati membri, che dal 2019 al 2020 interesseranno l’industria delle sostanze chimiche e i relativi operatori, come fabbricanti, importatori e utilizzatori.
Le neo regole, dotate di forza “self executing”, interesseranno anche i relativi rifiuti, materie recuperate e sottoprodotti generati.
I divieti sono previsti dalle nuove norme in materia di “Registration, evalutation and authorization of chemical (substances)”, disciplina che ruota intorno al regolamento Ce n. 1907/2006 il quale prevede severe regole per fabbricazione e immissione sul mercato delle sostanze chimiche al fine di tutelare salute e ambiente.
In particolare, dal 7 luglio 2020 saranno applicabili i divieti di produzione, commercializzazione e utilizzo di quattro categorie di ftalati (Dehp, Dbp, Bbp, Dibp) individuati dal regolamento 2018/2005/Ue attraverso la modifica del citato regolamento madre 1907/2006/Ce.
Il divieto, che interesserà composti chimici pericolosi per salute umana e ambiente impiegati nell’industria delle materie plastiche, subirà delle deroghe per i prodotti immessi in commercio prima della data in parola e per quelli espressamente salvati (tra cui gli articoli destinati all’uso industriale e agricolo, gli strumenti di misurazione). Dal 1/11/2020 saranno inoltre efficaci le ulteriori e parallele restrizioni introdotte dal regolamento 2018/1513/Ue. Il bando riguarderà particolari sostanze cancerogene, mutagene e tossiche utilizzate in abbigliamento, altri articoli tessili e calzature.
Rifiuti, Mps, sottoprodotti: i rapporti con il “Reach”
In base al regolamento Ce n. 1907/2006 “i rifiuti non sono considerati né preparati, né articoli a norma” della disciplina Reach.
Tuttavia le sostanze contenute nei rifiuti non sono totalmente esentate dalla disciplina in parola. Nell’elaborazione del necessario “scenario d’esposizione” umana e dell’ambiente alle sostanze i fabbricanti devono infatti, in base allo stesso regolamento madre, tener conto anche della fase “rifiuto” del loro ciclo vita.
Rilevanza hanno le regole “Reach” anche per le materie (prime secondarie o end of waste) recuperate dai rifiuti. Qualora contenenti sostanze chimiche ancora non registrate, dette materie secondarie sono infatti soggette alle regole “Reach” al pari delle prime.
In base al regolamento Ce n.1272/2008 i rifiuti non costituiscono una miscela o un articolo ai sensi della disciplina da esso recata. Alcune regole “Clp” sono tuttavia di necessaria applicazione: per l’adempimento degli obblighi relativi alla classificazione dei rifiuti imposta dalla diversa e parallela disciplina; per la corretta etichettatura e l’imballaggio di stoccaggio dei rifiuti pericolosi.
Fonte Italia Oggi
(Vincenzo Draghi)